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In Treviso si sono riuniti il 20 febbraio 1997 i seguenti cittadini:
I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Durigon Valter, il quale nomina suo segretario la Sig.ra Laura Bortoli. L’assemblea così riunita delibera quanto segue:
È costituita un’associazione senza scopo di lucro, finalizzata alla promozione culturale nel campo dell’attività motoria.
L’associazione viene denominata “Associazione Trevigiana Insegnanti di Educazione Fisica” (ATIEF) e ha sede in Via Domenico Loschi 13, Treviso
Il patrimonio sociale è costituito dal versamento della quota annua degli associati e da eventuali contributi volontari e donazioni di persone o enti. La quota annua associativa per il primo anno viene fissata in £ 35.000 (trentacinquemila). L’Associazione sarà regolata dalle norme poste dal presente Atto Costitutivo, che viene letto dal Presidente ai presenti e dai presenti all’unanimità approvato e sottoscritto.
Lo Statuto stabilisce che l’adesione all’Associazione è riservata ai diplomati degli Istituti Superiori di Educazione Fisica, che il funzionamento dell’Associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro. L’assemblea passa quindi all’elezione degli organi dell’Associazione: a) a comporre per il primo anno il Consiglio Direttivo, che viene stabilito in nove membri, vengono eletti i signori: Bortoli Laura, Comazzetto Alessandro, Durante Laura, Durigon Valter, Pavan Flora, Pozzobon Fausto, Schiavinato Anna Maria, Traversari Pier Paolo, Zambon Marcello; b) a comporre per il primo anno il Collegio dei Revisori dei Conti, che viene stabilito di tre membri, vengono eletti i signori: Diamanti Donatella, Ragazzo Maria Grazia, Robazza Claudio.
Denominazione Art. 1 È costituita un’Associazione denominata “Associazione Trevigiana Insegnanti di Educazione Fisica” (ATIEF) apartitica, con oggetto sociale di natura extra economica e senza fini di lucro, con sede in Via Pennacchi 9, Treviso. Scopi Art. 2 L’Associazione persegue la promozione culturale nel campo delle attività motorie. In particolare l’Associazione intende favorire la tutela professionale e l’aggiornamento degli insegnanti di Educazione Fisica, organizzando conferenze e corsi e dando vita a varie iniziative. Art. 3 Nell’ambito di tale attività l’Associazione promuove rapporti di collaborazione con il Provveditorato agli Studi, con gli altri organismi pubblici e con le organizzazioni sportive, cercando collegamenti con altre associazioni anche extraprovinciali e nazionali che perseguano analoghi fini istituzionali. Soci Art. 4 Possono divenire soci ordinari i diplomati degli Istituti Superiori di Educazione Fisica ed i laureati in Scienze motorie. Possono divenire soci aggregati gli iscritti agli Istituti Superiori di Educazione Fisica ed al corso di laurea in Scienze Motorie. Art. 5 Per diventare e rimanere soci si devono versare le quote associative, che sono intrasmissibili e non rivalutabili. Art. 6 L’Associazione si riserva di sospendere o di radiare chi rechi, in qualsiasi modo, danni morali e materiali. Struttura interna Art. 7 Gli organi dell’Associazione sono: a) l’Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente. Art. 8 L’Assemblea, è sovrana e delibera a maggioranza. Ad essa sono ammessi con diritto di voto i soci in regola con le quote. Sono ammesse anche le deleghe scritte, ma un socio non può rappresentare più di un altro socio. L’Assemblea ordinaria è convocata annualmente dal Consiglio Direttivo, con apposito avviso scritto inviato ai soci, e delibera: 1) sulla relazione dell’attività svolta; 2) sul bilancio consuntivo; 3) sul programma di massima e sul bilancio preventivo; 4) sulle quote annuali; 5) su tutti gli altri punti dell’ordine del giorno. Inoltre l’Assemblea, ogni due anni, elegge tra i propri soci ordinari i nove membri del Consiglio Direttivo. Art. 9 L’Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci. Le proposte di modifiche statutarie possono anche essere discusse in una parte straordinaria dell’Assemblea ordinaria. Le modifiche statutarie entrano in vigore se sono approvate a maggioranza, con la presenza della metà più uno dei soci partecipanti. Art.10 Il Consiglio Direttivo in prima seduta elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario, fissando eventualmente altre cariche. Il Presidente convoca il Consiglio e ne dirige le sedute. Le delibere sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri. In assenza del Presidente, il Consiglio viene diretto dal Vice presidente. Il Consiglio Direttivo può essere convocato da almeno un terzo dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo deve agire secondo gli orientamenti espressi dall’Assemblea, assumendo opportune iniziative nel rispetto dello Statuto. Di quanto deliberato dal Consiglio i Soci verranno informati tramite comunicazioni scritte. Art.11 Le dimissioni della maggioranza dei consiglieri provocano automaticamente la decadenza dell’intero consiglio, che rimane in carica per adempiere ai normali atti amministrativi, con l’obbligo di convocare l’Assemblea straordinaria elettiva. Art.12 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione; egli, con il Tesoriere, ha la firma degli atti amministrativi di aspetto economico e finanziario. Art. 13 Tutte le cariche sono gratuite. Art.14 L’Associazione, nell’ambito della propria organizzazione, può costituire Commissioni per lo studio e l’attuazione delle varie attività. Art.15 Le entrate dell’Associazione sono costituite: a) dalle quote sociali; b) dai contributi volontari e dalle donazioni di persone o enti. I fondi sono depositati presso un Ufficio Postale o un Istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo. I prelevamenti sono effettuati dal Presidente e dal Tesoriere a firme disgiunte. Il Consiglio redige il rendiconto economico e finanziario che viene sottoposto annualmente ad approvazione dell’Assemblea. Art. 16 Eventuali avanzi di bilancio verranno utilizzati per l’attività dell’anno successivo, senza distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o residui di gestione. Art. 17 In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque motivo, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
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