Ordinamento professionale del laureato in scienze motorie

Estratto del progetto di albo professionale redatto dallo studio legale della A.L.S.M. 

 

Disposizioni generali

È istituto l’albo dei laureati in scienze motorie, facente parte integrante dello Statuto dell’Associazione ALSM – Associazione laureati in Scienze Motorie – (già ALSTAFS – Associazione Laureati in Scienze e Tecniche delle Attività Fisiche e Sportive) con sede legale in Milano, presso Facoltà di Scienze Motorie, via A. Kramer 4 – 20129 Milano, costituita in data 4/4/2001 con atto a ministero del notaio Massimo Linares, n° di repertorio 13493 e n° 4602 di raccolta.

1.1             Requisiti – Possono essere ammessi all’albo: a) i laureati in scienze motorie, ovvero denominati dottori in scienze motorie i quali abbiano conseguito la laurea presso le Università Statali o riconosciute istituite con D.L. n° 178 dell’8 maggio 1998, D.M. del 15 gennaio 1999 e successive modifiche; b) coloro che, avendo ottenuto nei paesi dell’Unione Europea titolo equipollente, abbiano avuto il riconoscimento del medesimo titolo sul territorio dello Stato, in base alle disposizioni di legge vigenti.

1.2             Esercizio Professionale – Nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di laureato in scienze motorie ovvero denominato dottore in scienze motorie se non è iscritto nell’albo professionale istituito col presente atto.

Conservano tuttavia il titolo quei laureati in scienze motorie che, dopo averne acquistato il diritto, sono stati cancellati dall’albo per una causa che non sia di indegnità.

La violazione della disposizione del primo comma di questo articolo, quando non costituisca più grave reato, e punita, nel caso di usurpazione del titolo, a norma dell’art. 498 del codice penale, e, nel caso di esercizio abusivo delle funzioni, a norma dell’articolo 348 dello stesso codice.

2. Profilo Professionale – Formano oggetto della professione di laureato in scienze motorie, essendo detto corso finalizzato all’acquisizione di adeguate conoscenze sui metodi ed i contenuti culturali che le caratterizzano, le seguenti aree di attività:

a)     didattico-educativo, finalizzata all’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado;

b)     della prevenzione e dell’educazione motoria adattata, finalizzata a soggetti di diversa età e soggetti disabili;

c)      tecnico-sportiva, finalizzata alla formazione nelel diverse discipline;

d)     manageriale, finalizzata all’organizzazione e alla gestione delle attività e delle strutture sportive.

3. Non si può essere iscritti che in un solo albo dei laureati in scienze motorie. Gli organi amministrativi e giudiziari, gli enti pubblici e privati devono conferire gli incarichi per i quali sia richiesta la competenza in base al profilo professionale di cui all’art. 2, a coloro che risultano iscritti al presente albo.

4. Incompatibilità – L’esercizio delle professioni di laureato in scienze motorie è incompatibile con l’esercizio di altre attività che ledono il prestigio ed il decoro della professione stessa.

 

 

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